Amministrazione condominiale obbligo formazione

Amministrazione condominiale. Vi è obbligo di formazione anche per commercialisti ed esperti contabili

Da un comunicato stampa diffuso dall'Associazione Liberi Amministratori Condominiali (A.L.A.C.) si evince che, dopo svariate segnalazioni da parte dei cittadini, alcuni Odini di Commercialisti stanno divulgando, tra i propri iscritti, la notizia errata che è consentito anche ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili svolgere l'attività di amministratore di condominio, senza aver seguito il corso di formazione iniziale.

Infatti, il corso di formazione iniziale per amministratori condominiali, di almeno 72 ore, è obbligatorio anche per i dottori commercialisti iscritti all'albo, dal momento che il testo di legge vigente non riporta alcun tipo di esenzione per questa categoria di professionisti.

Il comunicato precisa che l'art. 71 bis disp. att. c.c., con il quale è stata introdotta l'obbligatorietà di formazione esterna, contempla esclusivamente due casi di esenzione dall'obbligo di frequenza del corso iniziale. Il primo si verifica quando l'amministratore di condominio viene nominato tra i condomini dello stabile. Il secondo caso di esenzione è possibile per coloro che hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della disposizione che prescrive l'obbligo. Comunque, per questi soggetti vige l'obbligo di formazione periodica.

Conseguentemente, un corso di formazione iniziale di almeno 72 ore è obbligatorio per tutti, compresi professionisti iscritti in albi, al fine di poter assumere incarichi professionali. Ovviamente, la normativa non considera sufficiente la sola formazione periodica di 15 ore.

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