Danni da errore del medico

DANNI DA ERRORE DEL MEDICO

L'errore medico consiste nell’erogazione di una terapia sbagliata (anche causata da una diagnosi non corretta) che comporta un aggravamento delle condizioni di salute del paziente. L'errore legittima il paziente a richiedere il risarcimento del danno e comporta per il medico anche il rischio di una sanzione penale. La richiesta di risarcimento va inviata al medico, alla struttura sanitaria e (in caso di trattamenti presso una struttura pubblica) anche all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Quindi si parla di errore medico quando una scelta terapeutica del sanitario provoca un danno al paziente invece di un beneficio, causando un peggioramento delle sue condizioni di salute  che non dipende dal normale decorso della malattia ma dall’intervento posto in essere. Alcuni esempi possono essere:

diagnosi sbagliata;

diagnosi ritardata (se il ritardo complica o pregiudica le condizioni di salute del paziente);

omessa effettuazione di esami che avrebbero potuto chiarire meglio le condizioni di salute del paziente;

intervento chirurgico eseguito in modo errato

cure successive ad un intervento gestite con cattiva cura.
 

In questi casi il paziente vittima dell’errore può richiedere il risarcimento del danno in tutte le sue forme (danno alla salute, rimborso delle spese sostenute ecc).

Il risarcimento del danno può essere richiesto in primis al medico responsabile in quanto soggetto che principalmente avrebbe dovuto eseguire correttamente la propria attività.
La richiesta può essere anche rivolta alla struttura ospedaliera nella quale il medico opera in qualità di dipendente o di medico convenzionato.
La struttura ospedaliera può divenire oggetto di richiesta di risarcimento in tutti i casi in cui il danno al paziente deriva dalla qualità dei macchinari che mette a disposizione dei medici con cui collabora, anche nel caso in cui il paziente abbia scelto di farsi curare in una determinata struttura ma da un professionista di sua fiducia e scelto all’esterno della struttura stessa.
Ovviamente in caso di intervento effettuato in una struttura pubblica la richiesta dovrà essere sempre inviata anche all’ASL di riferimento.

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento l’Ente ospedaliero o il Professionista apriranno il sinistro presso la Compagnia Assicuratrice che li copre per la responsabilità civile verso i terzi. 

Il comportamento del medico che colposamente con negligenza, imperizia o imprudenza procura al paziente un peggioramento delle condizioni di salute oltre a creare i presupposti per un risarcimento del danno, può integrare anche il reato di lesioni personali colpose (art. 590 codice penale) oppure (in caso di decesso del paziente a causa dell’errore) il reato di omicidio colposo (art. 589 codice penale).
La questione è stata oggetto di una importante riforma attuata nel 2012 con la c.d. Legge Balduzzi la quale ha stabilito che il medico che si attiene alle linee guida (previste per il trattamento di una determinata patologia) e si è uniformato alle c.d. buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per le lesioni causate al paziente (o per il suo decesso) se queste derivano da una colpa lieve.
 

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