Il Medico Competente

Il medico competente

L’art. 2 del D.Lgs. 626/94 sancisce che il medico competente è un medico specializzato: in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro in clinica del lavoro igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, se necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica oppure in possesso dei titoli di docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro.

Possono esercitare l’attività di medico competente anche i medici che seppur non possedendo i titoli elencati dal’art. 2 del D.lgs. 626/94 abbiano ottenuto l’autorizzazione della Regione in forza della norma finale contenuta nell’art. 55 del D.Lgs. 15/8/1991 n: 227.

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