La figura del consulente del lavoro

LA FIGURA DEL CONSULENTE DEL LAVORO

Il consulente del Lavoro gestisce tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei dipendenti, soprattutto per conto di imprese di piccole e medie dimensioni. 

Si tratta di una figura professionale centrale nei rapporti tra imprese, istituzioni pubbliche e lavoratori, disciplinata dalla legge n. 12 del 1979, Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro. E’ possibile esercitare questa professione solo dopo l’iscrizione all’Albo del consulenti del lavoro. Egli ha molte responsabilità in quanto non si occupa soltanto delle questioni retributive e contributive, ma anche di altri aspetti come ad esempio la consulenza fiscale. Per le piccole aziende il consulente del Lavoro si occupa anche di svolgere un monitoraggio dei costi derivanti dai diversi rapporti di lavoro dipendente al fine di un’analisi dell’andamento generale dell’impresa atta a capire quando sia opportuno operare una trasformazione, diminuzione o un aumento dei lavoratori, la ricollocazione di forza lavoro ecc. 

I compiti del consulente del lavoro, generalmente, sono:

- informazione sugli adempimenti relativi al lavoro, alla previdenza ed all’assistenza sociale dei lavoratori
– tenuta del libro matricola, dei libri paga e dei prospetti paga
– denunce dei lavoratori occupati presso gli uffici Inps e Inail e al ministero del Lavoro
– analisi e gestione dei criteri retributivi e delle modalità di retribuzione
– consulenza nella selezione e nella formazione del personale – interventi nelle controversie di lavoro.

I requisiti basilari di un consulente del lavoro sono giuridici amministrativi e contabili; deve inoltre possedere una buona capacità di interpretazione delle norme retributive, fiscali, previdenziali, assistenziali e la capacità di applicare gli adempimenti previsti dalla legge e fornire informazioni utili ai clienti. 
Il consulente del lavoro si deve occupare degli obblighi di legge del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente, sia in termini di consulenza che di gestione, e può essere designato anche a gestire la selezione del personale.

La professione di consulente del lavoro è regolata dalla legge 12/79 che prevede che il il titolo di consulenza del lavoro si può conseguire con un esame di stato abilitante previo un praticantato obbligatorio di due anni. 
Dopo averlo superato ci si può iscrivere all’ordine dei consulenti del lavoro. L’oggetto di questa professione prevede la consulenza in materia di lavoro attraverso lo svolgimento per qualsiasi datore di lavoro di tutti gli adempimenti previsti per l’amministrazione del personale dipendente e per ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente. 
L’oggetto professionale prevede anche il sistema sicurezza, il sistema qualità e il sistema gestione e sviluppo delle risorse umane. Il titolo di studio per l’iscrizione nel registro dei praticanti e per sostenere l’esame di abilitazione viene pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.

Il 13 agosto 2012 è entrata in vigore la riforma degli ordini professionali mediante l’approvazione del Decreto Legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011. Questa riforma (art. 3, comma 5 lettera e) ha reso obbligatoria, per tutti i professionisti, la stipula di una polizza assicurativa di Responsabilità civile a protezione del rischio professionale.
“…a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale(…)”.
La stipulazione di una polizza assicurativa professionale diventa obbligatoria anche per i consulenti del lavoro. La stessa riforma inoltre pone a carico dei professionisti anche l’obbligo di informare i clienti circa la propria copertura assicurativa, indicandone gli estremi e il relativo massimale (legge n. 148 /2011).

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