La responsabilita' del dentista

La responsabilità del dentista riguardo alla installazione di un impianto di protesi (sentenza Cassazione – terza sez. civile - n. 14109 del 2011)

Il professionista che a seguito di installazione di un impianto di protesi venga citato in giudizio per risarcimento danni dal cliente risponde per colpa lieve anche quando per omissione di diligenza ed  insufficiente preparazione provochi un danno nell’esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica. Mentre risponde per colpa grave quando il caso affidatogli sia di particolare complessità o perché non ancora sperimentato o studiato a  sufficienza, o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da eseguire”.
L’articolo 1176 del codice civile prescrive che la responsabilità del sanitario si concretizza quando non agisca con diligenza in relazione ad una prestazione priva di elevata difficoltà, riconducibile, quindi, alla routine. L’articolo 2236 C.C. limita la responsabilità del dentista che abbia effettuato attività caratterizzate da un elevato grado di difficoltà, alle sole ipotesi in il danno sia dovuto alla colpa grave o al dolo.
Grava sul dentista l’onere di provare la “speciale difficoltà della prestazione erogata”. Tale distinzione, tra intervento di routine e intervento difficile, serve solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e quindi del grado di colpa che può essere imputato al dentista.
L’elevata difficoltà di cui all’art. 2236 c.c. deve essere valutata in base alle circostanze del caso concreto e alle modalità operative dell’intervento o prestazione sanitaria.
In base ad una pronuncia della Cassazione, sez. Unite, n. 577/08, il medico “dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del professionista, in relazione alle circostanze del caso concreto”.
In caso contrario art. 1176 c.c., “la responsabilità del medico per i danni causati al paziente postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutata con riguardo alla natura dell’attività e che in rapporto alla professione di medico chirurgo implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale”. (Cassazione, n. 8845 del 12.8.1995)
La sentenza ha stabilito che, trattandosi di un impianto di protesi dentaria, non emergono i presupposti della particolare difficoltà dell’intervento, “tanto più che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la diligenza del medico nell’adempimento della sua prestazione professionale dev’essere valutata assumendo a parametro la condotta del debitore qualificato, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma cod. civ.”.
Già in precedenza la Corte (4) aveva stabilito come “La responsabilità del professionista per i danni causati nell’esercizio della sua attività postula la violazione di doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello della diligenza che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell’attività (omissis).

Ecco che viene messa in luce l’importanza delle Assicurazioni di Responsabilità civile le quali coprono tutte le perdite di cui l’assicurato potrebbe essere ritenuto civilmente responsabile a titolo di risarcimento del danno prodotto ed in base ad un provvedimento/sentenza di un’Autorità competente che lo ritenga tale.

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