Sanzione per Commercialista che non stipula polizza professionale

Dal 15 agosto 2013 è scattato per i professionisti,quindi anche dottori commercialisti ed esperti contabili, l’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività: l’art. 3, comma 5, lett. e), del DL 138/2011 ha stabilito, infatti, tra gli obblighi a carico del professionista, quello di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. L’inosservanza di questa disposizione costituisce, a norma del comma 2 dell’art. 5 del Dpr di riforma delle professioni, illecito disciplinare di spettanza del Consiglio di Disciplina il quale, accertata la violazione a seguito di un procedimento disciplinare, deve applicare la sanzione, tra quelle indicate all'art. 52 del DLgs. 139/05 ovvero: la censura, la sospensione per un periodo di tempo non superiore a due anni, la radiazione dall’albo, che riterrà più adeguata. Sono obbligate a dotarsi della polizza assicurativa, anche le nuove società tra professionisti esercenti le attività riservate agli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili: la mancata indicazione in statuto dell’obbligo di dotarsi della polizza assicurativa preclude a quest’ultima la possibilità di essere iscritta nella sezione speciale dell'albo destinata alle STP.

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