Sanzioni Medico Competente

Le Sanzioni (rivalutate) a carico del Medico Competente

Con l'entrata in vigore dell'art. 306, comma 4 bis del D.Lgs. 81/08 sono state rivalutate, dopo 5 anni, tutte le sanzioni previste per il medico competente in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, con arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
Arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro [Art. 58, co. 1, lett. a)]:

consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con salvaguardia del segreto professionale; (art. 25, comma 1, lettera d)

consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso. (art. 25, comma 1, lettera e)

Arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro [Art. 58, co. 1, lett. b)]:

programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; (art. 25, comma 1, lettera b)

istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; (art. 25, comma 1, lettera c)

fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine (n.d.r.: cancerogeni), sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. (art. 25, comma 1, lettera g)

Arresto fino a tre mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 euro [Art. 58, co. 1, lett. c)]:

collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; (art. 25, comma 1, lettera a)

visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi. (art. 25, comma 1, lettera l)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192,00 euro [Art. 58, co. 1, lett. d)]:

informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli lascia copia della documentazione sanitaria; (art. 25, comma 1, lettera h)

comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. (art. 25, comma 1, lettera i)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096.00 a 4.384,00 euro [Art. 58, co. 1, lett. e)]:

entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per il territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B; (art. 40. comma 1)

effettua le visite mediche preventive, periodiche, richieste dal lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro (rischio chimico: n.d.r.), al rientro dopo 60 giorni continuativi di assenza per motivi di salute; gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato; (art. 41, comma 3)

gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53. (art. 41, comma 5)

esprime il giudizio di idoneità e lo consegna al lavoratore ed al datore di lavoro (anche in caso di visita preassuntiva). (art. 41, comma 6-bis)

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